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FAQ ufficiale di "Go Nagai . NET"

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GODZILLA - GranMasterZilla
view post Posted on 12/10/2007, 12:43 by: GODZILLA - GranMasterZilla     +1   -1
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H - AVVERTIMENTI VARI
Avviso all'utenza:
insultare apertamente su internet e' oggi parificato alla diffamazione a mezzo stampa :

leggete:

La diffamazione, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.


Art. 596 cp bis Diffamazione col mezzo della stampa
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta' del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo. Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa e' tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del fatto ad esso attribuito. Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a cui il fatto e' attribuito e', per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non e' punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo (1). (1) Articolo cosi' modificato dal D.Lgs.Lgt. 14 novembre 1944, n. 288. Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 (1). (1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 595.


nonostante cio' pero' leggiamo anche :

Cause di giustificazione [modifica]
Tra le cause di giustificazione comuni che si applicano generalmente alla diffamazione vi sono l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un dovere (art. 51 codice penale).

Ai sensi dell'art 596 del codice penale l'autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti (exceptio veritatis) se non in casi espressamente previsti.


Il diritto di cronaca e critica [modifica]
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.

In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.

Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.

fonte : wikipedia




detto questo , cari amici , vvi prego di valutare bene le parole che scrivete nel momento in cui volete criticare un fatto , una persona o quello che sia .
se di tanto in tanto notate che ci sono dei vostri messaggi editati vuol dire che e' stato strettamente necessario farlo.


infine , come ho gia avuto piu volte modo di ribadire , odio ripetermi.

buona giornata

Edited by Belvetta - 12/10/2007, 13:53
 
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